Art. 6.

      1. Per i figli legittimi nati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il cognome parentale è composto dal primo cognome della madre e dal primo cognome del padre, salvo che i coniugi, con la dichiarazione di nascita resa ai sensi dell'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, effettuata congiuntamente, non abbiano stabilito che il primo cognome del padre precede quello della madre.